
Quali sono le pertinenze di un immobile?
Quando si parla di un immobile sono diversi gli elementi che lo compongono. In effetti, al numero di camere e servizi in esso contenuti – ad esempio 2 camere da letto, un bagno, una cucina, ecc.. – sono da considerare anche le eventuali pertinenze.
Ma cosa sono le pertinenze di un immobile, quali sono, e chi stabilisce che lo siano oppure no?
È un’ottima domanda, alla quale non è poi così semplice dare una risposta univoca, ma proveremo lo stesso a spiegartelo in modo semplice e rapido.
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Di cosa parliamo in questo articolo
Pertinenze: la definizione del Codice Civile
Il punto di partenza è, senza dubbio, il Codice Civile, e più precisamente l’articolo 817, che recita così:
“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.”
Quindi, volendo dare una definizione di pertinenza, possiamo dire che si tratta di un elemento dell’immobile, aggiunto in un secondo momento dal proprietario o da chi possiede un diritto reale su di esso.
Detto questo, è necessario fare alcuni chiarimenti, forniti in modo molto chiaro dal sito Brocardi.it:
- le pertinenze devono avere carattere di durevolezza, questo vuol dire che non sono temporanee né occasionali, ma destinate a restare lì;
- è da considerare pertinenza solo quell’elemento aggiunto dal proprietario che ha però una relazione con la cosa principale, in questo caso l’immobile. In poche parole, deve essere posta al servizio dell’abitazione o fungere da ornamento.
La decisione di destinare un nuovo elemento a servizio o abbellimento dell’abitazione principale è del proprietario o di chi possiede i diritti reali sull’immobile.
Ad esempio, se il proprietario decide di costruire un capanno degli attrezzi in giardino, quella è da considerarsi come una pertinenza.
Pertinenze e categorie catastali
Abbiamo capito che le pertinenze sono elementi che fanno parte dell’immobile principale, ciò nonostante vengono accatastate in modo separato (quindi sono tassate a parte!).
Più precisamente, sono da considerare pertinenze quelle accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7:
- C/2 – Magazzini e locali di Deposito: locali utilizzati per il deposito di merci, locali di sgombero, sottotetti;
- C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse: rientrano in questa categoria, ad esempio, garage, box auto o posti macchina;
- C/7 – Tettoie chiuse od aperte: strutture destinate a tettoia o gazebo.
Quali sono le pertinenze?
Abbiamo visto cosa sono le pertinenze, come vengono accatastate, ma quali sono?
In genere, sono da considerarsi pertinenze:
- la cantina;
- il soffitto;
- il solaio;
- i magazzini;
- i locali di deposito;
- le stalle;
- il posto auto;
- il box auto;
- il garage;
- le scuderie senza scopo di lucro;
- le tettoie, chiuse e aperte.
Purtroppo, quello delle pertinenze è un tema molto delicato e scivoloso, sul quale si è espresso moltissime volte la giurisprudenza negli ultimi 80 anni.
Un esempio di elemento sul quale si discute molto è la piscina costruita nel giardino di casa. Secondo alcuni, è da considerarsi pertinenza, mentre per altri non lo è.
Data la complessità del tema, consigliamo sempre di rivolgersi ad un notaio o ad un avvocato esperto in materia immobiliare per non commettere errori di valutazione.
Le pertinenze vengono vendute con l’immobile
Salvo eccezioni debitamente espresse nell’accordo, quando si vende e acquista un immobile le pertinenze devono fare parte della transazione.
Quindi, se l’immobile è dotato di una cantina, un box auto o altre pertinenze, chi lo acquista entrerà in possesso anche di esse.
Detto questo, è possibile che le pertinenze formino oggetto di separati atti o rapporti giuridici tra venditore e acquirente.
Dal 1980 costruiamo e vendiamo case nella città di Roma e nei comuni limitrofi, con impegno, competenza e passione.
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